Circ. 275/2021- Precisazioni sul ruolo della scuola nel rientro in comunità post-isolamento
Circ. 275/2021
Legnano, 15/03/2021
Al personale
Agli alunni
Alle famiglie
Oggetto: precisazioni sul ruolo della scuola nel rientro in comunità post-isolamento
Ci giunge notizia che, in ottemperanza a quanto indicato nella nota n. 13306 del 2 marzo scorso della Direzione Welfare Regione Lombardia (rivolta, si badi, ai Direttori Generali ATS e non già agli Istituti scolastici), sempre più di frequente l’ATS sta prevedendo, per il rientro in collettività dopo quarantena/ isolamento fiduciario, l'effettuazione del tampone e l’esito negativo del medesimo.
Tale nota al punto 1 riporta infatti: “La quarantena per tutti i contatti stretti di caso ha durata di 14 giorni (in assenza di insorgenza di sintomi anche lievi) con successiva riammissione del soggetto in collettività a seguito di tampone negativo, preferibilmente molecolare, o antigenico rapido”.
Ruolo della scuola
A riguardo, si precisa che il ruolo della scuola è il seguente:
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La scuola non si può in alcun modo sostituire all’Autorità Sanitaria competente, decidendo discrezionalmente di chiedere o non chiedere esito del tampone, ma si deve limitare alla semplice verifica di quanto richiesto dall’ATS.
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E’ solo l’ATS a interloquire con il cittadino in materia di salute e sanità, indicando le norme e la documentazione necessaria per il rientro in comunità.
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Su questo la scuola non ha alcuna facoltà decisionale (tampone sì/ tampone no), in quanto se esercitata comporterebbe vizio di incompetenza o esercizio di eccesso di potere.
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Non spetta dunque alla scuola decidere di chiedere o di non chiedere l’esito del tampone e/o eventuale certificato medico al rientro da quarantena/ isolamento fiduciario, ma soltanto verificare che la documentazione richiesta da ATS sia completa e idonea al rientro stesso
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Ne consegue che se ATS richiede il tampone negativo e/o il certificato medico, la scuola deve verificarne la presenza -senza possibilità di deroga- prima della riammissione in collettività a tutela della salute pubblica (e, in caso contrario, non autorizzare il rientro in comunità per ragioni di salute pubblica e segnalare il caso all’Autorità competente).
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Ogni questione in merito dovrà essere affrontata direttamente (e non per tramite della scuola) tra cittadino e ATS, poiché la scuola non ha alcuna competenza in materia sanitaria. Ciò che ATS dispone in tali ambiti, la scuola è tenuta a recepire.
In breve
Il cittadino è tenuto ad attenersi a quanto previsto dalla nota informativa per il rientro in collettività inviata da ATS, e la scuola ha soltanto competenze di verifica, senza poter diversamente disporre.
Il Dirigente scolastico
dott. Simone Finotti