Esami Stato I ciclo - Indicazioni
Circ. 290/2021
Legnano, 14/4/2021
Ai docenti
Al personale non docente
Agli alunni
Alle famiglie
delle classi III della
Scuola secondaria di I Grado “D. Alighieri”
Oggetto: Esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a. s. 2020/2021 – O.M. n.52 del 03/03/2021
Con la presente si forniscono indicazioni sulle modalità di espletamento e pubblicazione degli esiti dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell’OM 52/21.
Criteri di ammissione
Si viene ammessi all’esame:
a) avendo frequentato almeno i 3/4 del monte orario annuale personalizzato, salvo eventuali motivate deroghe, autonomamente deliberate dal Collegio dei Docenti.
b) se non si è incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dall'esame di cui all'art. 4, cc. 6 e 9 bis, del dpr 249/1998;
• In presenza di una o più insufficienze, il c.d.c. può non ammettere il candidato all'esame, motivando in modo adeguato.
• Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo viene espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna/o.
Svolgimento
• L’esame consiste in un’unica prova orale da svolgersi nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica.
• La prova prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato inerente a una tematica condivisa con i docenti della classe. La tematica è assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021.
• Gli alunni trasmettono al consiglio di classe il proprio elaborato entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea.
Criteri per la realizzazione degli elaborati
• La tematica è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.
• Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato (Pei).
• Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato (Pdp).
• Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010 n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, formalmente individuate dal Consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno.
• L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico- pratica.
• L’esposizione dell’elaborato porrà l’attenzione sulla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo di ciascun alunno nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica raggiunte. La prova orale accerta il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza della lingua italiana, delle competenze logico matematiche e delle competenze nelle lingue straniere.
Modalità per l’attribuzione della valutazione finale
• La valutazione finale, espressa in decimi, si definisce dalla media tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.
• La valutazione finale espressa con la votazione pari a dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.
Pubblicità legale degli esiti (pubblicazione)
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di scrutinio, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti e le famiglie della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
Candidati esterni
Gli alunni privatisti:
• svolgono l'esame presentando e discutendo un elaborato, come gli altri candidati;
• il c.d.c. cui sono assegnati individua un elaborato da assegnare loro entro il 7 maggio 2021 tenendo conto del progetto didattico presentato dall'alunno;
• il candidato fa pervenire l'elaborato al c.d.c. entro il 7 giugno 2021, con modalità concordate;
• la valutazione finale corrisponde alla valutazione dell'elaborato.
Prove Invalsi- Certificazione competenze
Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame di Stato.
Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal Consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’Esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.
Effettuazione delle prove in videoconferenza
La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è prevista:
• per i candidati degenti in ospedali o luoghi di cura ovvero impossibilitati a lasciare il proprio domicilio a seguito di provvedimenti dell'autorità sanitaria. in tal caso va fatta esplicita richiesta al dirigente scolastico e la richiesta va motivata e documentata;
• se lo richiederanno le autorità competenti in relazione all'evoluzione pandemica;
• se il dirigente scolastico ravvisa che non sussistano le condizioni di sicurezza come conseguenza della situazione pandemica;
• se uno o più commissari sono impossibilitati a conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica.
Per ogni altra questione non ricompresa in queste indicazioni, si rimanda alla normativa in materia.
Il Dirigente scolastico
dott. Simone Finotti